Class Action


foto: liberainformazione.org


di Alessandra Brescia

Approda anche in Italia l’azione collettiva a tutela dei consumatori.
A partire dal 1 Gennaio 2010, anche nel nostro Paese consumatori e utenti potranno finalmente esercitare quella che è comunemente conosciuta come class action ossia il modello processuale, direttamente importato dagli Stati Uniti, in base al quale contro un illecito plurioffensivo possono costituirsi in giudizio un numero elevatissimo di soggetti danneggiati.

L’azione può avere ad oggetto violazioni compiute a far data dal 15 Agosto 2009 ed è regolamentata dalla Legge n. 99 del 2009, la quale deroga parzialmente al vigente Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206 del 2005).

Analizziamo dunque, le regole base da tener presente per esercitare un’azione collettiva.
Sono legittimati ad agire, o singolarmente o mediante associazioni cui si può conferire mandato, i consumatori e gli utenti che possano vantare diritti omogenei.

La class action tutela:
- i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti in una situazione identica nei confronti di una stessa impresa. Vengono inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile (ad esempio, si tratta dei classici contratti stipulati con le banche);

- i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
- i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali (ad esempio, i casi in cui si verifichi un accordo tra le imprese che producono una medesima tipologia di bene che induca all’aumento del prezzo del bene stesso).

Si aderisce all’azione di classe senza ministero di difensore; ma occorre tener presente che per farlo è necessario rispettare i termini che vengono stabiliti e resi pubblici dal Giudice competente.
Occorre ricordare che l’adesione comporta la rinuncia ad azioni di carattere restitutorio o risarcitorio che potrebbero essere fatte valere individualmente se fondate sul medesimo titolo.
La legge però in questo caso prevede che, ove taluni aderenti non abbiano espressamente consentito a eventuali rinunce e transazioni intervenute tra le parti, queste non vadano a pregiudicare i propri diritti.
Infine, se il Giudice decide di accogliere la domanda pronuncia sentenza di condanna con cui liquida le somme dovute o stabilisce il criterio, che ha carattere omogeneo, per la quididazione delle somme nei confronti di coloro che hanno aderito all’azione.
Se l’azione era stata proposta nei confronti di un servizio di pubblica utilità o di gestori di servizi pubblici, il Giudice tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi.

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