di Valeria Del Forno
Caos liste, un” pasticcio” secondo Napolitano. Tra polemiche e ricorsi ecco le modalità di voto per la prossima tornata elettorale regionale che si terrà domenica 28 e lunedì 29 marzo, interessando tredici regioni a statuto ordinario.
Fra ventiquattro giorni in Italia tornerà l'atteso momento elettorale. Le grandi manovre fra liste, candidati e campagne sono ormai cominciate. Il protagonista? Non una lista, non un candidato, bensì il caos elettorale, o meglio il "pasticcio" liste, come lo definisce il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Si tratta dell’esclusione della Lista Formigoni, che non potrà partecipare alle elezioni regionali 2010 Lombardia, e dell’esclusione della lista dei candidati del PdL per le elezioni Regionali Lazio 2010. Un clima politico infuocato dove la maggioranza, in queste ore, sta esaminando le possibili soluzioni. Intanto è atteso per oggi il ricorso ai Tar di Lombardia e Lazio delle liste di Roberto Formigoni e del Pdl dopo le sentenze delle Corti d'appello che hanno confermato il loro esonero.
COME SI VOTA. Lasciando da parte la vicenda delle liste, vediamo nei dettagli come si vota.
Si voterà domenica 28 marzo (dalle ore 8 alle 22) e lunedì 29 marzo (dalle 7 alle 15) per eleggere i consigli regionali (e i rispettivi presidenti) di 13 regioni a statuto ordinario: Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Lombardia, Toscana, Umbria, Puglia e Calabria. La legislatura regionale ha una durata di 5 anni.
COME SI VOTA. Lasciando da parte la vicenda delle liste, vediamo nei dettagli come si vota.
Si voterà domenica 28 marzo (dalle ore 8 alle 22) e lunedì 29 marzo (dalle 7 alle 15) per eleggere i consigli regionali (e i rispettivi presidenti) di 13 regioni a statuto ordinario: Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Lombardia, Toscana, Umbria, Puglia e Calabria. La legislatura regionale ha una durata di 5 anni.
Mentre a livello nazionale basta segnare il partito preferito, per le elezioni regionali il meccanismo è più complesso. All’interno del seggio elettorale di appartenenza verrà fornita un’unica scheda elettorale di colore verde. In essa sono raffigurati, a sinistra, i simboli delle liste provinciali collegate al candidato presidente; nel riquadro di ciascuna lista provinciale vi sono il simbolo del partito e uno spazio per esprimere la preferenza al candidato di quel partito per la ripartizione provinciale dei seggi. A fianco dei riquadri dei partiti “apparentati” sono raffigurati invece il nome e cognome del capolista regionale (il candidato alla presidenza della regione) e il simbolo o i simboli delle liste regionali collegate.
La prima X sarà per la lista provinciale; accanto al simbolo l’elettore troverà uno spazio dove poter esprimere in stampatello la preferenza per uno o due candidati appartenenti alla medesima lista. Tale voto è considerato di preferenza e non è obbligatorio. A seguito dell’introduzione della "quota rosa" (cioè l’inserimento obbligatorio nelle liste di candidati donne, per favorire il loro accesso alla politica e il loro inserimento nelle varie istituzioni rappresentative ed elettive) nel caso in cui si esprimano due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista. La seconda preferenza se non data ad una donna inserita nella lista non è valida.
La seconda X sarà , invece, per la scelta del candidato Presidente. Nello specifico, ciascun elettore ha tre possibilità per esprimere il proprio voto:
1) esprimere, con un unico voto, la preferenza per una lista provinciale e per la lista regionale collegata, tracciando, un segno nel rettangolo che contiene il simbolo della lista provinciale (eventualmente si aggiunge il voto di preferenza scrivendo nome e cognome o solo il cognome del candidato di quella lista provinciale che si vuole sostenere). In questo caso l'elettore esprime un voto valido sia per la lista provinciale che per il candidato di quel partito e di quella coalizione alla carica di presidente della regione, nonché per la lista regionale collegata;
2) esprimere un unico voto per una delle liste regionali e per il suo capolista e non per i partiti e per le liste provinciali, tracciando un segno sul simbolo di una lista regionale o sul nome del candidato presidente, senza segnare, nel contempo, alcun contrassegno sulla lista provinciale;
3) esprimere, altresì, un voto disgiunto, cioè votare per la lista provinciale di un raggruppamento e per il candidato presidente dell’altro. In tale ipotesi si traccerà un segno nel rettangolo recante una delle liste provinciali (si può indicare anche una preferenza) ed un altro segno sul simbolo di una lista regionale non collegata alla lista provinciale prescelta, o sul nome del suo capolista. In tal caso il voto è validamente espresso per la lista provinciale e, rispettivamente, per la lista regionale prescelta e non collegate fra loro.
RIPARTIZIONE SEGGI. Quanto alla ripartizione dei seggi, ci limitiamo a riassumere il sistema standard, in uso nella maggior parte delle regioni (il c.d. “Tatarellum”, introdotto nel ’95 e successivamente modificato). Tuttavia il sistema elettorale per le regioni non è uniforme: le revisioni costituzionali del 1999 e del 2001 hanno date alle singole Regioni la possibilità di modificare la propria normativa elettorale. Ad oggi, quattro Regioni hanno adottato modifiche al numero dei seggi in palio e ad altre disposizioni cosiddette “di contorno”: Toscana (in maniera più radicale), Calabria, Lazio e Puglia.
I seggi in ambito provinciale corrispondono ai quattro quinti di quelli dell’intero Consiglio regionale. Le liste che hanno meno del 3% dei voti non ottengono seggi, a meno che non siano collegate ad un candidato presidente che ha conseguito il 5% dei voti.
I voti di ciascuna lista vengono divisi per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione provinciale aumentata di un’unità (quoziente 1); si assegnano tanti seggi quanti sono i quozienti contenuti nella cifra elettorale di lista (esempio: lista A, 50.000 voti pari a 6 quozienti – se ogni quoziente è pari a 8.000 voti, sei quozienti sono 48.000 voti – e 2.000 voti residui).
La ripartizione in ambito regionale dei seggi non attribuiti con i quozienti pieni è effettuata sommando i “resti” di ciascuna lista e dividendo tale somma per i seggi da attribuire. Si assegnano prima i seggi corrispondenti ai quozienti pieni, poi si attribuiscono gli eventuali residui alle liste con la maggior frazione di quoziente.
Il restante 20% dei seggi viene attribuito in tutto o in parte in sede regionale, a favore della o delle liste regionali collegate al candidato presidente più votato.
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