di Valeria Del Forno
Ad esprimersi positivamente sono stati 325 deputati, 246 i voti contrari e due gli astenuti. Il voto finale sul provvedimento, che poi passerà al Senato, è previsto per domani pomeriggio. Il maxiemendamento riprende interamente il testo del ddl uscito dalla commissione Giustizia della Camera tranne che per una modifica "tecnica" che consiste nell'aver reso esplicita la possibilità per il pm, in caso di urgenza, di acquisire i tabulati telefonici. Ecco, nel dettaglio, i punti chiave del provvedimento.
INTERCETTAZIONI, QUANDO. Le intercettazioni restano possibili, come previsto dall'attuale articolo 266 del codice penale, per delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, per i delitti contro la Pubblica amministrazione, per quelli riguardanti la droga, il contrabbando, le armi e gli esplosivi, l'ingiuria, la minaccia, l'usura, l'insider trading, l'aggiotaggio, la molestia anche telefonica, la diffusione di materiale pedopornografico.
La cosa cambia quando si indaga per mafia, terrorismo e reati gravissimi quali riduzione in schiavitù, tratta di persone, sequestro di persona per rapina o estorsione, contrabbando, traffico di stupefacenti. In questi casi basteranno indizi sufficienti affinché il pm possa decidere di mettere sotto controllo le conversazioni dei sospettati.
DURATA MASSIMA: 60 GIORNI. Potranno durare al massimo 30 giorni, anche non continuativi. La durata può essere prorogata su richiesta motivata del pm di altri 15 giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a 15 giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi.
ARCHIVIO. Le telefonate e i relativi verbali saranno custodite in un archivio presso la Procura. I procuratori avranno il potere di gestione e controllo dei centri di intercettazione e di ascolto.
PROCEDIMENTO CONTRO IGNOTI. Le intercettazioni potranno essere richieste solo dalla parte offesa e solo sulle sue utenze. Potranno essere acquisiti documenti relativi al traffico telefonico per capire chi fosse presente sul luogo del delitto.
PM ANONIMI. Il ddl prevede lo stop alla pubblicazione di nomi o immagini di magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali a loro affidati, salvo quando l'immagine del magistrato non sia scindibile dal diritto di cronaca e quando per il dibattimento siano state disposte le riprese televisive.
AMMENDA E SOSTITUZIONE PER PM CHE VIOLANO IL SEGRETO. Il pubblico ufficiale o il magistrato responsabile della fuga di notizie sulle intercettazioni sarà punito con l'ammenda da 500 a 1.032 euro, avrà l'obbligo di astenersi e dovrà essere sostituito se iscritto nel registro degli indagati per rivelazione del segreto d'ufficio.
LIMITI A PROCESSI IN TV E STRETTA ANCHE PER LE IMMAGINI VIDEO. La ripresa televisiva dei processi potrà essere autorizzata solo se le parti la consentono. Inoltre, la disciplina prevista dal ddl del governo vale non solo per le intercettazioni telefoniche ma anche per altre forme di telecomunicazione e per le riprese video.
PM PUÒ ACQUISIRE D'URGENZA ANCHE I TABULATI. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini" il pubblico ministero disponga "con decreto" non solo le intercettazioni, come previsto dall'attuale codice di procedura penale, ma anche "l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni", cioè i tabulati.
LA DIVULGAZIONE. Resta vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare ma di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto. Vietata invece la pubblicazione delle intercettazioni anche se non più coperte da segreto, fino alla fine delle indagini preliminari. Mentre delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari è consentita la pubblicazione dopo che l’indagato o il suo difensore ne siano venuti a conoscenza.
INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI PUBBLICAZIONE. In caso di inosservanza, sia per il giornalista, che per l’editore, sono previste delle sanzioni. I giornalisti che pubblicheranno il contenuto di intercettazioni per le quali è stata ordinata la distruzione saranno puniti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Stessa pena anche per chi pubblica anche per riassunto o in parte atti e contenuti relativi a conversazioni o flussi di comunicazione riguardanti fatti e circostanze o persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione. La pena minima di 6 mesi tuttavia è commutabile in pena pecuniaria.
Per gli editori dei giornali, che incorreranno invece nel reato di omesso controllo, la somma da sborsare sarà di gran lunga superiore: da 64.500 euro a 465.000 euro. Il disegno di legge prevede anche che l’editore debba adottare misure idonee a favorire lo svolgimento dell’attività giornalistica nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
La Camera dei Deputati ha appena confermato la fiducia al governo sul maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge sulle intercettazioni. Diverse le restrizioni introdotte nell'uso durante le indagini preliminari.
Ad esprimersi positivamente sono stati 325 deputati, 246 i voti contrari e due gli astenuti. Il voto finale sul provvedimento, che poi passerà al Senato, è previsto per domani pomeriggio. Il maxiemendamento riprende interamente il testo del ddl uscito dalla commissione Giustizia della Camera tranne che per una modifica "tecnica" che consiste nell'aver reso esplicita la possibilità per il pm, in caso di urgenza, di acquisire i tabulati telefonici. Ecco, nel dettaglio, i punti chiave del provvedimento.
INTERCETTAZIONI, QUANDO. Le intercettazioni restano possibili, come previsto dall'attuale articolo 266 del codice penale, per delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, per i delitti contro la Pubblica amministrazione, per quelli riguardanti la droga, il contrabbando, le armi e gli esplosivi, l'ingiuria, la minaccia, l'usura, l'insider trading, l'aggiotaggio, la molestia anche telefonica, la diffusione di materiale pedopornografico.
Non potranno più' essere autorizzate da un solo giudice ma da un collegio di tre giudici con decreto motivato solo quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza (e non più "gravi indizi di reato" come prevede la norma attuale) e l'intercettazione e' assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione dell'indagine.
La cosa cambia quando si indaga per mafia, terrorismo e reati gravissimi quali riduzione in schiavitù, tratta di persone, sequestro di persona per rapina o estorsione, contrabbando, traffico di stupefacenti. In questi casi basteranno indizi sufficienti affinché il pm possa decidere di mettere sotto controllo le conversazioni dei sospettati.
DURATA MASSIMA: 60 GIORNI. Potranno durare al massimo 30 giorni, anche non continuativi. La durata può essere prorogata su richiesta motivata del pm di altri 15 giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a 15 giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi.
ARCHIVIO. Le telefonate e i relativi verbali saranno custodite in un archivio presso la Procura. I procuratori avranno il potere di gestione e controllo dei centri di intercettazione e di ascolto.
PROCEDIMENTO CONTRO IGNOTI. Le intercettazioni potranno essere richieste solo dalla parte offesa e solo sulle sue utenze. Potranno essere acquisiti documenti relativi al traffico telefonico per capire chi fosse presente sul luogo del delitto.
PM ANONIMI. Il ddl prevede lo stop alla pubblicazione di nomi o immagini di magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali a loro affidati, salvo quando l'immagine del magistrato non sia scindibile dal diritto di cronaca e quando per il dibattimento siano state disposte le riprese televisive.
AMMENDA E SOSTITUZIONE PER PM CHE VIOLANO IL SEGRETO. Il pubblico ufficiale o il magistrato responsabile della fuga di notizie sulle intercettazioni sarà punito con l'ammenda da 500 a 1.032 euro, avrà l'obbligo di astenersi e dovrà essere sostituito se iscritto nel registro degli indagati per rivelazione del segreto d'ufficio.
LIMITI A PROCESSI IN TV E STRETTA ANCHE PER LE IMMAGINI VIDEO. La ripresa televisiva dei processi potrà essere autorizzata solo se le parti la consentono. Inoltre, la disciplina prevista dal ddl del governo vale non solo per le intercettazioni telefoniche ma anche per altre forme di telecomunicazione e per le riprese video.
PM PUÒ ACQUISIRE D'URGENZA ANCHE I TABULATI. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini" il pubblico ministero disponga "con decreto" non solo le intercettazioni, come previsto dall'attuale codice di procedura penale, ma anche "l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni", cioè i tabulati.
LA DIVULGAZIONE. Resta vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare ma di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto. Vietata invece la pubblicazione delle intercettazioni anche se non più coperte da segreto, fino alla fine delle indagini preliminari. Mentre delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari è consentita la pubblicazione dopo che l’indagato o il suo difensore ne siano venuti a conoscenza.
INOSSERVANZA DEL DIVIETO DI PUBBLICAZIONE. In caso di inosservanza, sia per il giornalista, che per l’editore, sono previste delle sanzioni. I giornalisti che pubblicheranno il contenuto di intercettazioni per le quali è stata ordinata la distruzione saranno puniti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Stessa pena anche per chi pubblica anche per riassunto o in parte atti e contenuti relativi a conversazioni o flussi di comunicazione riguardanti fatti e circostanze o persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione. La pena minima di 6 mesi tuttavia è commutabile in pena pecuniaria.
Per gli editori dei giornali, che incorreranno invece nel reato di omesso controllo, la somma da sborsare sarà di gran lunga superiore: da 64.500 euro a 465.000 euro. Il disegno di legge prevede anche che l’editore debba adottare misure idonee a favorire lo svolgimento dell’attività giornalistica nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
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